Cosa sono il tutore e l’amministratore di sostegno?

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Spesso le persone con disabilità necessitano di forme di tutela della persona anche in età adulta. I motivi possono essere diversi, per esempio una difficoltà nella gestione del denaro e dei beni materiali, nel caso di ritardo cognitivo, o un pericolo di raggiro.

 

Per garantire la tutela delle persone parzialmente o totalmente incapaci di curare i propri interessi, il codice civile prevede due figure, l‘amministratore di sostegno e il tutore.

 

L’amministratore di sostegno è una figura preposta ad assistere la persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Questa figura può essere richiesta quindi anche nel caso di disabilità motoria, per esempio per espletare delle pratiche burocratiche che richiederebbero la presenza di persona. I suoi compiti vengono definiti dal giudice tutelare, come “un abito su misura”, in base alle richieste dell’interessato o dei suoi familiari.

Come richiederlo. Occorre presentare domanda al tribunale civile, sezione tutelare. Salvo lo richieda il giudice, non occorre ricorrere ad un avvocato. In base alla legge il giudice nomina l’amministratore di sostegno entro sessanta giorni dalla richiesta, con decreto immediatamente esecutivo.

Costi. Tranne nei casi in cui il giudice chieda il ricorso ad un avvocato, ci sono soltanto spese di segreteria (27,00 euro).

Leggi sul sito del tribunale di Torino

 

Il tutore è il rappresentante legale della persona interdetta, cioè definita dal giudice “del tutto incapace di provvedere ai propri interessi”; oltre ai poteri di rappresentanza, gestisce il suo patrimonio. Una persona sotto tutela non può sposarsi, senza il parere positivo del tutore.

Come richiederlo. Occorre rivolgersi a un avvocato. Trattandosi di una causa civile, i tempi sono fino all’anno e mezzo.

Costi. Rivolgersi a un avvocato per questo tipo di causa costa intorno ai 1.500-2.000 euro. In caso di redditi bassi è possibile richiedere il gratuito patrocinio.

Leggi sul sito del tribunale di Torino

 

Chi può essere nominato? Sia il tutore, sia l’amministratore di sostegno, possono essere dei familiari (di solito lo sono i genitori, o fratelli o sorelle), se il giudice li ritiene adatti al ruolo; diversamente può essere una terza persona (un avvocato, un assessore, un amico di famiglia, ecc.)

 

NB: Per evitare che al compimento del diciottesimo anno il (la) neo-magiorenne rimanga senza tutela legale, la legge prevede che si possano iniziare le pratiche per la nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno fin dal compimento del diciassettesimo anno di età. Il decreto di nomina diventerà effettivo soltanto al compimento del diciottesimo anno.

Legge 6/2004

Codice civile – Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia 

L’amministratore di sostegno – Città metropolitana

www.tutori.it

Aggiornato al 12/5/2023