Cosa sono il PEI e il PDP?

Per favorire l’inclusione scolastica in Italia sono previsti due documenti, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato).

Il P.E.I. (Piano Educativo individualizzato) viene redatto dalla Neuropsichiatria Infantile in caso vi sia una disabilità certificata  come “handicap” e permette di chiedere l’insegnante di sostegno.

Il P.D.P. (Piano Didattico Individualizzato) viene redatto dalla scuola nelle situazioni di “B.E.S. – Bisogni educativi speciali“: DSA, ADHD, funzionamento cognitivo al limite (Q.I. tra 90 e 70) o svantaggio economico, sociale o culturale.

DSA, ADHD, funzionamento cognitivo al limite vengono certificati dalla Neuropsichiatria infantile, mentre lo svantaggio economico, sociale o culturale viene valutato direttamente dalla scuola.

Leggi: Cosa sono i “Bisogni educativi speciali”?

Il P.E.I.

Il Piano Educativo Individualizzato è un documento che permette di delineare un piano personalizzato di insegnamento e di partecipazione alle attività scolastiche.

Viene redatto nell’ambito del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (G.L.O.).

Partecipano al GLO: i genitori, i docenti referenti per l’inclusione, figure professionali interne ed esterne alla scuola, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL, un eventuale esperto esterno proposto dalla famiglia (se autorizzato dal dirigente scolastico), altre figure coinvolte (esterne o interne, per es. psico-pedagogista privato e collaboratori scolastici interni). E’ validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti siano rappresentate. L’alunno partecipa al GLO e al PEI “nella massima misura possibile” (D. Lgs. 96/2019 art. 4).

Norme di riferimento

L’obiettivo del PEI è quello di delineare e coordinare un piano personalizzato per ogni studente, ovvero una didattica personalizzata che tenga conto sì dei limiti e delle risorse dello studente, ma anche del contesto (scuola, casa, attività ludiche e sportive). Infatti, il riferimento per la redazione del P.E.I. è l’I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).

L’ICF parte dal presupposto che la salute sia da intendersi in senso “bio-psico-sociale”. Per questo motivo il PEI fa riferimento non soltanto alle diagnosi, ma anche ai contesti sociali che frequenta lo studente e alle sue relazioni, e in particolare al contesto scolastico, rispetto a cosa possa favorire ridurre o accentuare la disabilità.

Il fattore “contesto” è stato introdotto dal decreto interministeriale n. 182 del 2020

Tra le altre cose, il PEI identifica gli obiettivi da raggiungere, non solo di apprendimento, ma anche di autonomia e relazioni, e identifica le possibili azioni da parte della scuola per raggiungerli. Esso riporta inoltre i criteri per valutare il livello di raggiungimento dei singoli obbiettivi.

Il PEI è soggetto a rivalutazioni durante l’anno, e deve essere ricalibrato (o confermato) a ogni nuovo inizio di anno scolastico.

A ogni inizio di ciclo scolastico (elementari, medie, superiori) esso viene invece rivisto integramente.

Cos’è il PDP?

Il Piano Didattico Personalizzato, diversamente dal PEI, non dipende da una certificazione di handicap, ma dalla sussistenza di “Bisogni educativi speciali” (BES) per  una situazione di svantaggio sociale, culturale o linguistico, o in seguito di certificazione di DSA.

Nel PDP vengono predisposte soluzioni per permettere all’alunno di poter meglio seguire la didattica e cimentarsi nelle prove di verifica orale o scritta al pari dei compagni di classe; in particolare vengono riportate le misure dispensative (per es. non dover sostenere interrogazioni a sorpresa) e misure compensative (per es. l’uso della calcolatrice o di specifiche app, o di maggior tempo per consegnare l’elaborato scritto)

Il PDP è obbligatorio nei seguenti casi:
– diagnosi di DSA – disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia discalculia, disgrafia, disturbo misto)

– diagnosi di ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder – deficit dell’attenzione e disturbo di iperattività)

– quoziente intellettivo al limite (compreso fra 85 e 70)

E’ invece previsto, ma non è obbligatorio nei seguenti casi:

– svantaggio sociale

– svantaggio culturale

– svantaggio linguistico

 

Ultimo aggiornamento: 21-10-2024