Come funziona l’assistenza sanitaria all’estero?
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Il Sistema Sanitario Nazionale prevede la possibilità di curarsi presso centri di altissima specializzazione all’estero.
La casistica e la normativa sono complesse, recarsi per cure all’estero richiede l’autorizzazione del centro regionale di riferimento, per cui necessario documentarsi per tempo presso l’ufficio “Assistenza sanitaria all’estero” dell’ASL di residenza di vostro figlio.
Presso l’ASL Città di Torino: clicca qui
- Gli Italiani che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari, per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie (si definisce “Assistenza diretta”, ovvero non occorrerà anticipare le spese sanitarie).
- Se ci si reca per studio o lavoro presso Stati non membri e non in convenzione con l’Italia, vige il sistema dell’assitenza indiretta (anticiperete voi la spesa e ne chiederete successivamente il rimborso)
Cure di altissima specializzazione all’estero
Le cure all’estero sono possibili soltanto se sono state autorizzate dal Centro regionale di riferimento.
Come si fa domanda di cure all’estero?
Occorre presentare all’ASl di residenza del bambino una specifica domanda, allegando la proposta del medico specialista (pubblico o privato).
Il medico deve specificare e motivare anche l’utilizzo eventuale dell’aereo.
Successivamente l’ASL trasmette domanda e documentazione al Centro regionale di riferimento, che appena valutata la richiesta ne comunica nuovamente l’esito all’ASL.
Sarà l’ASL a rilasciare e a comunicarvi l’autorizzazione.
La stessa procedura vale anche in caso di cure di mantenimento (per es. neuro-riabilitative) o di controllo.
In caso di disabilità cambia qualcosa?
Nel caso di trasferimenti all’estero per cure di neuroriabilitazione in pazienti con handicap grave le spese di soggiorno e albergo sono equiparate alle spese sanitarie, sia per il paziente, sia per l’accompagnatore (che deve essere preventivamente autorizzato). Questo significa che valgono tutte le regole sopra enunciate, ma si considerano le spese di soggiorno e albergo (necessarie) come se fossero spese sanitarie (L. 104/92 art. 11).
Per quanto concerne le spese rimaste a carico, il rimborso in questo caso specifico è in base all’ISEE.
Inoltre, nel caso di assistenza INDIRETTA, sono previsti acconti per le spese di soggiorno, sempre in base al’ISEE del nucleo familiare
Per tutti i dettagli vi consigliamo di consultare il sito del Ministero della Salute e di fare riferimento all’Ufficio “Assistenza sanitaria all’estero” dell’ASL di residenza.
DPCM 12/1/2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza“, art. 61
Ultimo aggiornamento: 12-5-2023
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