Come fare se l’accertamento di handicap tarda ad arrivare
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La maggior parte dei genitori di un bambino con disabilità chiede il certificato di handicap per poter fruire dei tre giorni al mese di permesso mensile retribuito o di un periodo fino a due anni di congedo straordinario retribuito. Spesso questa richiesta viene fatta nel momento del bisogno, ma tra il momento della domanda di accertamento e il ricevimento del verbale possono trascorrere anche tre – cinque mesi.
Come fare nel frattempo?
La Legge 423/93 (conversione in legge del D.L. 324/93) all’art. 2, comma 2 recita: “Qualora la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [commissione di accertamento dell’handicap n.d.r.], non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 [tre giorni di permesso al mese, diritto a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa, diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e a non essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede n.d.r.] della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 42 [prolungamento del congedo parentale fino a un totale di tre anni; due anni di congedo straordinario retribuito n.d.r.] del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata, ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato” (per es. il medico neuropsichiatra infantile).
Il medico specialista “non può esimersi dall’attestare […] la situazione di handicap grave. Infatti non è tanto importante la patologia in sé, ma le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato.”
Validità temporale della certificazione
La certificazione rilasciata dal medico specialista è provvisoria e vale fino all’emissione dell’accertamento definitivo dal parte della Commissione medico-legale (circolare INPS 117/2016).
Alla richiesta di permessi o congedo il lavoratore dovrà presentare:
- copia della domanda presentata alla citata commissione
- la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.
Certificazione provvisoria della commissione medico-legale
Oltre al certificato provvisorio rilasciato dal medico specialista, ricordiamo che la commissione di accertamento dell’handicap “previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS“. Il certificato provvisorio è finalizzato proprio all’ottenimento dei tre giorni al mese di permesso retribuito e ai due anni di congedo straordinario retribuito. Nei casi in cui la commissione non lo rilasciasse significa che nutre ancora dei dubbi rispetto alla condizione di gravità (“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità” Legge 104/92 art. 3 comma 3).
Ultimo aggiornamento: 12/11/2019
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