Qual è la differenza tra invalidità e handicap?
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Il riconoscimento dell’invalidità civile (o di sordità, o di cecità) e il riconoscimento dello stato di handicap non sono la stessa cosa.
Dopo l’accertamento d’invalidità civile e quello di handicap, infatti, riceverete due lettere raccomandate due certificati diversi, definiti “verbali”: il verbale d’invalidità civile (o sordità o cecità) e il verbale di handicap.
La visita di accertamento delle due condizioni, in realtà nella maggior parte dei casi coincidono, motivo per cui potreste non rendervi conto che in realtà l’accertamento è in realtà duplice.
Cos’è l’invalidità civile?
L’invalidità civile è un riconoscimento sanitario che indica quanto la “menomazione” incide sulla possibilità di svolgere le funzioni e le attività della vita quotidiana in rapporto all’età: sul verbale d’invalidità sarà infatti riportata la dicitura “Minore invalido, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o ipoacusico”.
Il certificato di invalidità civile è quello che consente a vostro figlio di ricevere gli ausili e le protesi nel caso di invalido maggiorenne, le provvidenze per invalidità civile, la tessera di trasporto pubblico gratuito, l’esenzione dal ticket.
La percentuale d’invalidità può essere richiesta fin dai 16 anni (che rappresentano l’ingresso nell’età lavorativa), se a vostro figlio interessa provare a entrare nel mondo del lavoro. Infatti, con una percentuale pari almeno al 46%, egli potrà iscriversi al Centro per l’Impiego e alla lista riservata alle categorie protette.
Leggi anche:
- Come si presenta la domanda di invalidità o di handicap?
- Quali sono le provvidenze economiche per invalidi maggiorenni?
La situazione di handicap
La situazione di handicap è una valutazione che ha carattere sociale e sanitario, perché dice fino a che punto la patologia del bambino incide sulla sua vita di relazione e sulla sua possibilità di integrazione scolastica e sociale. Questo indice, nel certificato, viene espresso con le due formule seguenti: “handicap” (L. 104/92, art. 3, comma 1), “handicap con connotazione di gravità” (L. 104/92, art. 3, comma 3).
Questa seconda formulazione è quella che consente di ottenere diverse agevolazioni in ambito lavorativo e fiscale.
Su entrambi i certificati sono riportati i diritti alle agevolazioni per il permesso di sosta e circolazione per disabili e per le agevolazioni fiscali sull’acquisto di un’automobile.
Titolare degli accertamenti di invalidità civile e di handicap è l’INPS
Aggiornato il: 25/2/2022
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