Il nuovo accertamento d’invalidità e handicap: avviata la sperimentazione

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Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha introdotto una profonda riforma dei criteri e delle modalità di accertamento della condizione di disabilità, che l’INPS ha regolamentato con il messaggio 4465/2024.

E’ partita a gennaio la sperimentazione del nuovo iter e della nuova valutazione in nove province italiane: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.

L’entrata a regime nel resto del territorio nazionale è prevista per gennaio 2026.

Il percorso della valutazione consiste attualmente nei passaggi indicati nei nostro articolo “Come si presenta la domanda d’invalidità o di handicap?

Lo stesso iter vale per la presentazione della domanda di “Disabilità Legge 68/99”, che consiste nella diagnosi funzionale necessaria per accedere a posti di lavoro riservati a chi è iscritto alle categorie protette.

Cosa cambia per il cittadino?

I cambiamenti più rilevanti sono:

  • minore burocrazia: il cittadino non dovrà più presentare domanda all’INPS, poiché varrà come domanda il certificato medico introduttivo;
  • sulla carta, un accorciamento dei tempi: la commissione di valutazione sarà una sola, chiamata “Valutazione di Base”, anziché due successive commissioni (commissione ASL “di prima istanza” e commissione INPS “di seconda istanza”); il “certificato della condizione di disabilità” verrà rilasciato entro 15 giorni dall’invio del certificato medico in caso di patologie oncologiche, 30 giorni in caso di minori, 90 giorni negli altri casi;
  • minore confusione: anziché gli attuali tre “verbali” diversi (“invalidità”, “handicap – Legge 104/92”, “disabilità Legge 68/99”) ci sarà un unico “Certificato di disabilità”; l’INPS gestirà l’intero processo e costituirà l’unico riferimento per il cittadino, una volta che il medico avrà inviato il certificato telematico (al momento i riferimenti sono l’INPS e l’ASL, e il cittadino non ha chiaro quando l’uno e quando l’altra).

Se verrà accertato un grado di disabilità tale da dare diritto a provvidenze economiche, queste decorreranno dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo (e non più dal mese successivo alla domanda di accertamento da parte del cittadino).

Resta invariata la possibilità di farsi assistere in commissione dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto. Questa opzione è particolarmente utile nel caso di patologie rare o nei casi in cui dai soli documenti clinici che porterete alla visita, possa risultare difficile per i medici legali comprendere gli aspetti invalidanti della situazione.

17-3-2025