Esistono contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche?

La legge di riferimento in ambito di contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche nell’edilizia privata è la  Legge 13/1989 – “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati“.

La norma prevedeva l’istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un “Fondo speciale” destinato alle persone disabili (o al genitori o tutore che lo abbia a carico fiscalmente).

Chi ne ha diritto?

La legge 13/89 individua i seguenti beneficiari:

  • persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio e non vedenti;
  • genitori o tutori che le abbiano fiscalmente a carico;
  • condomìni ove esse risiedano, rispetto alle spese di adeguamento relative alle parti comuni.

La presentazione della domanda e l’inserimento della stessa nell’elenco comunale delle domande ammissibili purtroppo non costituisce diritto ad ottenere il contributo, anche perché la norma stessa prevede priorità nell’assegnazione dei contributi agli invalidi totali 

Come fare domanda?

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza, infatti sull’intestazione dei moduli è riportato “Al sindaco di …”.

Nei piccoli Comuni farete riferimento all’ufficio tecnico, mentre nei grandi comuni vi consigliamo di cercare su Internet o di verificare presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico a chi fare riferimento.

Il Comune di Torino ha delegato l’ATC (Agenzia Territoriale per la Casa), che gestisce quindi sia la richiesta da parte di affittuari di case popolari, sia la richiesta da parte di proprietari.

Nota bene: fra gli allegati previsti dalla Legge 13 è richiesto un “certificato del medico curante attestante l’handicap”. Si tratta di un certificato del medico di famiglia o del pediatra attestante il tipo di disabilità e le difficoltà ad essa connesse. Non è invece richiesto il certificato di handicap.

 

A quanto ammontano i contributi?

I contributi vengono erogati al netto dell’IVA.

Fino a 2.582,29: viene coperta tutta la spesa.

Tra 2.582,29 e 12.911,42 euro: il contributo copre 2.582,29 + il 25% della differenza. Al totale si applica l’incremento Istat

Tra 12.911,43 e 51.645,69 euro il contributo copre 2.582,30 euro + il 25% della differenza fra 2.582,30 euro e 12.911,42 euro + il 5% della differenza tra la spesa dichiarata e 12.911,43. Al totale si applica l’incremento Istat

I contributi massimi erogabili su ciascuna delle due tipologie d’intervento sono di 8.146,59 euro (ai quali occorre aggiungere l’incremento ISTAT):

Fino a 2.582,28 euro: è coperta l’intera spesa (al netto di IVA)
Per una spesa pari a 12.911,42 euro:  sono coperti 5.924,79 euro
Su una spesa di 51.645,69 euro e oltre: sono coperti 8.146,59 euro

I contributi vengono erogati sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ma non possono comunque superare l’importo risultante dal preventivo di spesa indicato nella domanda.

Vengono emessi a lavoro finito, dietro presentazione delle fatture pagate; in ogni caso trascorre almeno un anno dalla presentazione della domanda.

Per quali interventi è possibile richiedere i contributi?

Potete richiedere i contributi per lavori relativi a:

  • accessibilità all’alloggio o all’immobile (per esempio superare i gradini che conducono all’ascensore): di solito si tratta di lavori nelle parti comuni
  • visitabilità interna dell’alloggio (per esempio installare una doccia a pavimento, allargare le porte, ecc.)

Nel caso in cui eseguiate lavori sia di accessibilità, sia di visitabilità, potrete chiedere due contributi, uno per ciascuna tipologia di intervento, ma occorrerà presentare due domande distinte.

 

Cosa succede se i condòmini non sono d’accordo a sostenere le spese?

Dovete superare una breve rampa che conduce all’ascensore. La soluzione migliore pare sia di installare un servoscala a pedana, ma i condomini non sono d’accordo a sostenere le spese.

Innanzitutto, i contributi vengono erogati soltanto a chi sostiene le spese; potranno andare quindi soltanto a voi, oppure ai vari condòmini che parteciperanno.

In secondo luogo, se il condominio si oppone, o entro 90 giorni non risponde alla vostra richiesta di autorizzazione, potete installare a spese vostre “servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili” per esempio un servoscala a pedana richiudibile a libro. Potrete inoltre “modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages” (L. 13/89 art. 2 c. 2). La vostra decisione dovrà essere comunica al Condominio tramite raccomandata A/R o PEC.

E’ possibile chiedere i “contributi legge 13” per la seconda casa?

I contributi vengono concessi per l’abitazione presso la quale la persona disabile ha effettivastabile ed abituale dimora. Quindi, non vengono erogati se l’immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria. Tuttavia, potrete presentare domanda se la persona disabile prenderà regolare dimora presso l’abitazione successivamente: in questo caso l’erogazione dei contributi è vincolata alla verifica da parte del Comune.

Se dopo aver presentato domanda o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora, si perde il diritto ai contributi (Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13)

 

Ricordiamo che le persone con disabilità motoria non deambulanti possono richiedere un cingolo montascale

 

Link utili

Le agevolazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Legge 13/89 – “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”

“Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13.”

Regione Piemonte – Contributi Legge 13/89

Torino: ATC – Eliminazione barriere architettoniche

Cingolo Montascale