Quando il figlio diventa maggiorenne occorre ripetere l’accertamento di handicap (Legge 104)?
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Invalidità civile: maggiorenni e indennità di accompagnamento
Al compimento della maggiore età le persone disabili con invalidità civile dovrebbero chiedere un nuovo accertamento. Il decreto semplificazioni del 2014 (L. 114/2014) ha previsto la possibilità di non ripeterlo in caso di minori che percepiscono l’indennità di accompagnamento (leggi: accertamento d’invalidità maggiorenni).
Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento significa implicitamente che la persona è stata riconosciuta invalida totale al 100%: il verbale d’invalidità di un adulto riporterebbe “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%”. Si tratta di una dicitura anacronistica, che risale al 1971 (legge 118/71), ma è noto che una persona invalida al 100% può lavorare, se è in grado di farlo (vedi paragrafo seguente).
Invalidità civile: maggiorenni e indennità di frequenza
Al compimento dei diciotto anni il minorenne che percepisce l’indennità di frequenza dovrà chiedere un accertamento di invalidità civile come maggiorenne, in modo che gli venga attribuita una percentuale d’invalidità.
La legge 68/99 prevede che il diritto all’inscrizione alle liste speciali del centro per l’impiego (categorie protette), se viene riconosciuta una percentuale almeno del 46%.
E’ utile, quindi, che nel “certificato medico introduttivo”, oltre a “Invalidità,” il medico spunti anche la casella “Disabilità L. 68/99“, e la stessa cosa facciate voi nella e nella domanda di accertamento, in modo da prenotare in un’unica domanda anche il successivo accertamento di idoneità al lavoro L. 68/99.
Leggi: Fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili
Figlio neo-maggiorenne e accertamento di handicap (Legge 104/92)
La questione è diversa nel caso del certificato di handicap: al compimento dei diciotto anni il verbale di handicap infatti resta valido, con relativi diritti e agevolazioni.
Il figlio neo-maggiorenne in situazione di handicap ripeterà l’accertamento soltanto in uno di questi due casi:
- quando sul verbale è riportata una data di rivedibilità dell’handicap (REVISIONE: mese/anno): sarà l’INPS a chiamare a visita e fino a quel momento conserverete i diritti e le agevolazioni previste sia per lui, sia per voi come genitori (per esempio i giorni della legge 104 e le altre agevolazioni lavorative). La visita di revisione non è comunque obbligatoria (Leggi: Come comportarsi in caso di rivedibilità?)
- quando il certificato riporta “HANDICAP (comma 1, art. 3…), ovvero non avete diritto ai “permessi 104”, ma la situazione sanitaria o di relazioni o di integrazione scolastica si è aggravata, per cui intendete chiedere un nuovo accertamento per aggravamento dell’handicap
INPS – domanda di accertamento d’invalidità-handicap
NB: l’aggravamento di handicap può essere chiesto soltanto se sul verbale è indicato “HANDICAP (comma 1, art. 3)” (se invece è riportato “comma 3, art. 3″ non può essere richiesto un aggravamento, in quanto è già stata riconosciuta la situazione di gravità).
Aggiornato il 6-7-2023
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