Come richiedere i permessi e i congedi?
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La modalità con cui si richiedono i permessi e i congedi è differente a seconda che chi fruirà dei benefici sia un dipendente pubblico o privato.
Dipendenti pubblici
Il dipendente pubblico presenta la domanda per i tre giorni mensili o per il congedo straordinario all’ufficio del personale del proprio Ente datore di lavoro.
La domanda deve essere corredata dal verbale di handicap. Il verbale provvisorio rilasciato dalla commissione di accertamento dell’handicap vale a tutti gli effetti per la richiesta dei permessi retribuiti e del congedo straordinario, fino al ricevimento del verbale definivo dell’INPS, che vi perverrà a casa tramite lettera raccomandata.
Non appena vi perverrà ne porterete una copia all’ufficio del personale.
Dipendenti di ditte private e operai agricoli
I dipendenti di ditte private o gli operai agricoli iscritti all’INPS possono presentare domanda di assistenza a un proprio familiare disabile in uno dei modi seguenti:
a) tramite un patronato;
b) per via telematica, dal sito dell’Istituto (occorre essere in possesso dello SPID – Sistema Pubblico Identità Digitale), seguendo questo percorso:
www.inps.it –>prestazioni e servizi –> tutti i servizi –> Filtrare la ricerca cliccando sulla lettera ‘D’ –>Domande per prestazioni a sostegno del reddito –> autenticazione tramite CF e PIN/CNS/SPID –> Disabilità –> Permessi Legge 104/1992 –> Acquisizione domanda per assistenza ai familiari disabili
La domanda deve essere corredata dal verbale di handicap. Il verbale provvisorio rilasciato dalla commissione di accertamento dell’handicap vale a tutti gli effetti per la richiesta dei permessi retribuiti e del congedo straordinario, fino al ricevimento del verbale definivo dell’INPS, che vi perverrà a casa tramite lettera raccomandata.
Richiesta di congedo parentale tra gli otto e i dodici anni di vita o di ingresso di minore adottivo in famiglia: tramite sito dell’INPS o patronato.
L’INPS chiarisce la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.
Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.
Domanda per assistere due familiari con handicap grave
Nel caso in cui uno stesso lavoratore debba assistere due persone con handicap grave, per es. il proprio figlio e un altro familiare, deve formulare due domande distinte, una per ciascun familiare da assistere.
NB: è possibile assistere due familiari quando:
• si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 1° grado (o entro il 2° grado qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti)
• l’assistenza possa essere effettuata solo in forma disgiunta (cioè quando la prestazione nei confronti di due o più familiari disabili può essere assicurata solo con modalità ed in tempi diversi. In pratica l’assistenza deve essere contemporaneamente “esclusiva” e “continua” per ciascuno degli assistiti
In caso di rivedibilità del verbale, nel periodo che intercorre fra la scadenza del verbale e la visita di rivedibilità da parte dell’INPS, i genitori che desiderano fruire del prolungamento del congedo parentale (D.Lgs. 151/01 – art. 33, c. 2), riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale (L.104/92 art. 33, c.2), congedo straordinario (D. Lgs.151/01 art. 42) devono ripresentare domanda di risposo o di congedo (i dipendenti privati all’INPS o patronato o tramite sito www.inps.it ; i dipendenti pubblici presso il proprio ufficio del personale)
Da quando decorre il diritto ai permessi 104?
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, mentre l’INPS darà la risposta, stanti i requisiti, entro 30 giorni, salvo eccezioni (leggi sul sito dell’INPS). Attenzione: eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nella domanda dovranno essere comunicate all’INPS (dipendenti privati) o all’ufficio del personale (dipendenti pubblici) entro 30 giorni.
In settembre 2023 l’INPS ha introdotto la possibilità di “Variazione dati domanda” (messaggio INPS 3141 del 7/9/23), per consentire la variazione delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata in modalità telematica.
Leggi anche: Come funzionano i permessi e i congedi Legge 104?
Ultimo aggiornamento: 15/1/2024
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